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Dividendi e participation exemption nel 2026: le soglie della Legge di Bilancio e il ritorno al regime previgente con il DL 38/2026

Settembre 28, 2026
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Tra dicembre 2025 e maggio 2026 la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni detenute in regime d’impresa è cambiata due volte. La Legge di Bilancio 2026 aveva condizionato l’esenzione del 95% al possesso di partecipazioni di dimensione minima. Il decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, poi convertito in legge, ha eliminato quelle condizioni con effetto dal 1° gennaio 2026. Per holding, società e imprenditori la regola in vigore oggi è quindi quella applicata fino al 2025.

Il regime in vigore fino al 2025

Prima della riforma, l’esclusione del 95% dei dividendi percepiti da società di capitali era sostanzialmente incondizionata e non richiedeva una partecipazione minima. Per le società di capitali la base imponibile era quindi il 5% del dividendo. Con l’IRES al 24%, questo corrisponde a un’imposizione effettiva dell’1,2% sul dividendo lordo.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in regime d’impresa, il dividendo è escluso dal reddito per il 41,86% e concorre quindi alla formazione del reddito per il 58,14%. Le plusvalenze da cessione di partecipazioni seguono il regime della participation exemption (PEX) previsto dall’articolo 87 del TUIR, con i suoi requisiti tradizionali.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2026

La legge n. 199/2025 ha modificato gli articoli 59 e 89 del TUIR, introducendo due soglie alternative per accedere all’esenzione. L’esclusione del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, e le percentuali ridotte per le società di persone, spettavano solo se la partecipazione era almeno pari al 5% del capitale della società che distribuiva gli utili, oppure se aveva un valore fiscale di almeno 500.000 euro.

Per calcolare la soglia del 5% la norma permetteva di considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di diritto. La versione originaria del disegno di legge prevedeva una soglia unica del 10%, ripresa dalla direttiva madre-figlia. Il testo approvato l’ha abbassata e ha aggiunto il criterio alternativo del valore.

Gli effetti previsti

Senza i requisiti, i dividendi sarebbero stati tassati per intero al 24%, invece che all’1,2% effettivo. Le nuove regole si applicavano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente da quando gli utili erano stati accantonati a riserva.

Per le plusvalenze le nuove regole riguardavano le cessioni di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026, individuando le quote cedute con il criterio FIFO. Per gli strumenti finanziari partecipativi e i contratti di associazione in partecipazione l’esclusione era mantenuta solo con un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Le soglie valevano anche per i soggetti non residenti che non possono applicare la direttiva madre-figlia. Senza i requisiti, i dividendi pagati a questi soggetti sarebbero stati soggetti alla ritenuta ordinaria del 26%, invece che a quella dell’1,20% prevista per le società dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Il decreto legge n. 38/2026

Il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, ha cancellato queste modifiche con l’articolo 11, intitolato “Ripristino regime esclusione dividendi e regime Pex”. La norma elimina i requisiti dimensionali introdotti dalla manovra e ripristina il regime precedente dal 1° gennaio 2026, senza interruzioni.

Per le società soggette a IRES torna quindi la regola ordinaria: gli utili distribuiti dalle società partecipate non concorrono al reddito imponibile per il 95% del loro ammontare. L‘articolo 11 riguarda anche le plusvalenze: per la participation exemption non è più richiesta alcuna soglia minima, e si torna alle condizioni tradizionali dell’articolo 87 del TUIR.

La conversione e gli effetti retroattivi

Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Poiché il ripristino decorre dal 1° gennaio 2026, le regole della legge n. 199/2025 non hanno mai prodotto effetti sulle distribuzioni di utili e riserve deliberate da quella data. Secondo lo Studio Romano Associati, viene meno anche l’obbligo di ricalcolare gli acconti d’imposta 2026 in base alla disciplina abrogata.

Il quadro in vigore oggi

Dopo il decreto legge n. 38/2026, per le società di capitali residenti si applica di nuovo l’esclusione del 95% dei dividendi senza requisiti di dimensione della partecipazione, con un’imposizione effettiva dell’1,2%. Per imprenditori individuali e società di persone in regime d’impresa il dividendo è escluso dal reddito per il 41,86%. La participation exemption sulle plusvalenze si applica alle condizioni previste dall’articolo 87 del TUIR prima della riforma.

Per i dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata resta la tassazione integrale in capo ai soci. Per i soci non residenti si applicano, a seconda dei casi, le ritenute del 26% o dell’1,20% previste dall’articolo 27 del DPR n. 600/1973.

Le persone fisiche non imprenditori

Nessuno dei due interventi ha riguardato le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa. Per loro resta la ritenuta del 26% a titolo d’imposta sull’intero dividendo, qualunque sia la percentuale posseduta. Il socio riceve il dividendo al netto della ritenuta e non deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi.

Matteo Di Medio

Matteo Di Medio

Caporedattore e autore presso Influent People, Giocopulito.it e TrendEconomy.