Il 2026 è il primo anno in cui le plusvalenze da cripto-attività sono tassate con un’imposta sostitutiva del 33%. Allo stesso tempo sono entrati in vigore un regime separato per i token di moneta elettronica in euro, l’inclusione espressa delle cripto-attività nell’ISEE e lo scambio automatico di informazioni fiscali previsto dalla direttiva DAC8. Le regole derivano da due leggi di bilancio consecutive e da un decreto legislativo di recepimento, e interessano sia gli investitori privati sia i professionisti che li assistono.
In questo articolo parliamo di:
Dalla Legge di Bilancio 2025 alla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha abolito la franchigia di esenzione e ha previsto il passaggio dell’aliquota al 33% per i redditi realizzati dal 1° gennaio 2026, mantenendo il 26% per tutto il 2025. La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha sostanzialmente confermato questo impianto: dal 1° gennaio 2026 si applica l’aliquota del 33% su plusvalenze e altri proventi da cripto-attività.
La sequenza per anno di realizzo è la seguente. Nel 2023 e nel 2024 valevano la franchigia di 2.000 euro e l’aliquota del 26%. Nel 2025 la franchigia è stata eliminata e l’aliquota è rimasta al 26%. Dal 2026, senza franchigia, l’aliquota è al 33%. I redditi 2025, dichiarati con il modello 730/2026, restano quindi tassati al 26% senza franchigia. Il 33% riguarda le operazioni dal 1° gennaio 2026 e comparirà nelle dichiarazioni del 2027.
Chi è interessato
L’aliquota del 33% si applica alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che realizzano plusvalenze o proventi da vendita, rimborso, permuta o detenzione di cripto-attività. Non esiste un regime transitorio: il 33% si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, qualunque sia la data di acquisto delle cripto-attività.
Le operazioni rilevanti
Secondo il quadro ricostruito sulla base della circolare n. 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate, lo scambio tra cripto-attività omogenee non è un evento imponibile. Sono invece imponibili lo scambio tra cripto-attività diverse, come Bitcoin contro Ether, la conversione in euro o in altra valuta legale e l’acquisto di beni o servizi pagati in cripto-attività.
Il nuovo regime delle comunicazioni rende evidente una distinzione: alcune operazioni vengono comunicate al fisco ma non hanno rilevanza fiscale. Non genera plusvalenza o minusvalenza, ad esempio, la semplice conversione tra un token di moneta elettronica in euro e l’euro, in entrambe le direzioni.
Il regime dei token di moneta elettronica in euro
L’articolo 1, comma 28, della Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 24 della Legge di Bilancio 2025. Prevede l’aliquota ridotta del 26% solo per i redditi e i proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. La norma definisce questi token come quelli il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e le cui riserve sono detenute interamente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
L’aliquota del 26% si applica ai redditi realizzati nel 2026 su token conformi al Regolamento MiCA, anche se acquistati in anni precedenti. Il 26% vale anche per i proventi della detenzione di questi token, come quelli derivanti dallo staking. Tutte le altre cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari come USDT e USDC, restano soggette al 33%.
L’asimmetria con gli strumenti indiretti
La Legge di Bilancio 2026 non modifica il regime degli strumenti finanziari che danno un’esposizione indiretta alle cripto-attività. Gli ETF su Bitcoin, ad esempio, restano tassati al 26%.
La rideterminazione del valore
La Legge di Bilancio 2025 ha permesso di rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. Il contribuente poteva sostituire il costo storico con il valore normale a quella data, pagando un’imposta sostitutiva del 18%, anche a rate, a partire dal 30 novembre 2025. Nel modello REDDITI PF 2026 l’opzione si indica nei righi RT118 e RT119 del quadro RT.
In un documento depositato al Senato durante l’esame della manovra, l’associazione di categoria AssoCASP ha segnalato che il disegno di legge di bilancio 2026 non riproponeva questa facoltà.
Monitoraggio fiscale, imposta patrimoniale e ISEE
Anche nel 2026 restano l’obbligo di indicare le cripto-attività nel quadro RW e l’imposta patrimoniale dello 0,2% sul loro valore. Per individuare le operazioni ai fini del calcolo delle plusvalenze continua ad applicarsi il metodo LIFO.
L’inclusione nell’ISEE
L’articolo 1, comma 32, della Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina dell’ISEE e include espressamente le criptovalute nel patrimonio mobiliare. È la prima volta che le cripto-attività devono essere considerate in modo esplicito nel calcolo dell’ISEE, con effetti sulla compilazione della DSU dal 2026. Il testo usa il termine “criptovalute”, mentre la normativa tributaria usa “cripto-attività” dal 2023.
La direttiva DAC8
L’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC8, con il decreto legislativo n. 194/2025. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025 ed è in vigore dal 6 gennaio 2026. I prestatori di servizi per le cripto-attività obbligati alla comunicazione devono raccogliere e trasmettere i dati identificativi dei clienti e, per ogni cripto-attività, i valori annuali complessivi di acquisti, vendite, permute, pagamenti e trasferimenti.
La comunicazione riguarda token fungibili e non fungibili, token collegati ad attività, stablecoin, token di moneta elettronica e depositi in valute digitali delle banche centrali. Sono escluse solo le cripto-attività che il prestatore abbia accertato non poter essere usate per pagamenti o investimenti. Dal periodo 2026 devono comunicare i dati anche le banche e gli istituti di moneta elettronica esteri che emettono moneta elettronica tradizionale.
Il calendario
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (prot. 186865/2026) ha fissato le scadenze principali. La prima comunicazione, relativa ai dati del 2026, va trasmessa entro il 30 giugno 2027. Il primo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dell’Unione Europea è previsto entro il 30 settembre 2027.
Il collegamento con il regime MiCAR
Le nuove regole fiscali si applicano in un mercato già cambiato dal Regolamento MiCAR. Dal 1° luglio 2026 in Italia possono offrire servizi sulle cripto-attività solo gli operatori autorizzati. Consob, in coordinamento con Banca d’Italia, ha autorizzato otto prestatori di servizi (CASP): CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform. Gli operatori non autorizzati in almeno un Paese dell’Unione devono cessare l’attività.