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Rottamazione quinquies, seconda rata al 30 settembre. Regole di decadenza e nuova finestra per i carichi degli enti territoriali

Settembre 30, 2026
4 minuti di lettura

Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della rottamazione quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). È la prima scadenza del piano rateale dopo quella di luglio. A metà ottobre si apre inoltre una procedura separata per i debiti verso Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con un calendario proprio definito dalla Legge n. 113/2026.

Il perimetro della definizione agevolata

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento. Rientrano le imposte dichiarate e non versate emerse da controllo automatizzato o formale e i contributi INPS non versati. Restano escluse le pretese nate da attività di accertamento. Chi aderisce paga solo il capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio, con una dilazione fino a nove anni.

La domanda di adesione doveva essere presentata per via telematica entro il 30 aprile 2026. La finestra ordinaria non è stata riaperta. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto, l’importo delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, e le relative scadenze.

Il calendario dei pagamenti

Il contribuente poteva scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo nell’arco di nove anni. Per chi ha scelto la rateizzazione, la prima, la seconda e la terza rata scadono rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026. Dalla quarta alla cinquantunesima le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027. Le ultime tre scadono il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Sui piani rateali si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Il calendario è diverso da quello della rottamazione quater: le rate della quinquies sono bimestrali, mentre la quater prevedeva una scadenza trimestrale. Per chi aderisce a entrambe le definizioni, le date possono sovrapporsi.

Le regole di decadenza

Rispetto alle edizioni precedenti, il regime di decadenza è la differenza più rilevante. Nella rottamazione quater il contribuente decadeva dai benefici anche per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, ma con una tolleranza di cinque giorni. Nella quinquies il contribuente non decade per l’omissione di una sola rata: perde il beneficio in caso di omesso versamento dell’intero importo, se ha scelto il pagamento unico, oppure di due rate anche non consecutive, se ha scelto il piano rateale.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 7 luglio 2026 precisano come si applica la tolleranza di cinque giorni. La definizione diventa inefficace per mancato versamento, oppure per versamento con più di cinque giorni di ritardo, in tre casi: l’unica rata scelta dal debitore, due rate anche non consecutive nel piano rateale, e l’ultima rata del piano. Per chi ha scelto il pagamento unico, sono stati quindi considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026.

Per le rate intermedie non si applica quindi la proroga automatica di cinque giorni. La scadenza del 30 settembre è tassativa per tutti i contribuenti che hanno scelto il piano rateale.

Il caso di chi non ha pagato la prima rata

Il quotidiano Ipsoa ha esaminato la situazione di chi non ha versato la rata di luglio. L’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025 lega l’inefficacia al mancato o insufficiente versamento di due rate: chi ha scelto la rateizzazione e non ha pagato la prima non perde quindi il beneficio. Secondo la stessa analisi, un versamento tardivo viene imputato alla rata scaduta più vecchia. Di conseguenza chi salta luglio e paga a settembre resta con una rata scoperta, a un solo inadempimento dalla decadenza.

In caso di decadenza, il debito torna dovuto per intero, comprese sanzioni e interessi di mora.

Gli effetti della domanda sulle rateizzazioni in corso

La presentazione della domanda di adesione ha avuto effetti sui carichi inclusi. Sono stati sospesi i termini di prescrizione e decadenza di quei carichi. Fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione sono stati sospesi anche gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni già in essere alla data della domanda.

La procedura per i carichi degli enti territoriali

Per i debiti verso gli enti territoriali la procedura è separata. La definizione agevolata riguarda i carichi tributari e non tributari affidati all’Agente della riscossione da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Comprende, ad esempio, cartelle relative a IMU, TARI e multe. Il contribuente paga il tributo o la sanzione originariamente dovuta, senza interessi di mora e aggio.

L’accesso non è automatico. L’ente creditore deve aver approvato la propria adesione entro il 31 luglio 2026, pubblicando il provvedimento sul proprio sito e trasmettendolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo dati non ufficiali riportati dalla stampa, circa 3.000 comunicazioni di adesione sarebbero arrivate entro il termine, più altre mille ancora in lavorazione. Il valore dei crediti locali interessati è stimato in circa 10 miliardi di euro. L’Agenzia non ha ancora pubblicato l’elenco definitivo degli enti aderenti.

Il calendario fissato dalla Legge n. 113/2026

La Legge n. 113/2026 ha spostato in avanti tutte le scadenze. Il calendario originario della Legge n. 88/2026 prevedeva le domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Quello in vigore prevede che:

  • entro il 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renda disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati per individuare i carichi definibili;
  • dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i contribuenti possano presentare la dichiarazione di adesione, esclusivamente in via telematica, con le modalità che l’Agenzia pubblicherà entro il 15 ottobre;
  • entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunichi gli importi dovuti;
  • entro il 31 marzo 2027 si paghi la prima o unica rata.

Fino al 15 dicembre 2026 sarà possibile integrare o modificare una dichiarazione già presentata. Anche per i carichi locali è previsto il pagamento in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Sono esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Le prossime scadenze

Per la rottamazione quinquies ordinaria, dopo la rata del 30 settembre la prossima scadenza del 2026 è il 30 novembre. Per i carichi degli enti territoriali, il primo passaggio è la pubblicazione dei dati sui carichi definibili entro il 15 ottobre, seguita dall’apertura delle domande il giorno successivo

Matteo Di Medio

Matteo Di Medio

Caporedattore e autore presso Influent People, Giocopulito.it e TrendEconomy.